Società: come si costituisce? Quanti tipi di società esistono?
Dopo aver visto l’articolo approfondito che riguarda come acquisire la cittadinanza italiana, oggi ci dedicheremo alla società partendo dal nominativo di impresa, la quale può essere individuale o collettiva.
Un’impresa è individuale quando viene esercitata da un’unica persona, che dirige da sola l’attività produttiva facendone propri profitti e assumendone i rischi. Un’impresa è collettiva, invece , quando più persone partecipano insieme alla gestione e alla divisione degli eventuali risultati positivi ( profitti ) o negativi ( perdite ) che ne derivano.
Con il contratto di società << due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili >>.
Dalla definizione normativa risulta che i caratteri essenziali del contratto di società sono:
- la pluralità di persone
- il conferimento di beni o di servizi
- l’esercizio in comune di un’attività economica
- lo scopo di divisione degli utili
Pluralità di persone
Di regola una società richiede la presenza di due o più soci, perché è una impresa collettiva. L’esistenza di una pluralità di persone è sempre necessaria nel momento della costituzione della società (con l’unica eccezione della società unipersonale per azioni o a responsabilità limitata, cioè costituita da una sola persona) e in alcuni casi, è necessaria anche durante lo svolgimento dell’attività sociale.
Conferimento
Con il contratto sociale i soci si obbligano a effettuare un conferimento, cioè a mettere a disposizione della società i mezzi necessari per svolgere un’attività economica,da un lato il conferimento è la condizione necessaria per acquistare la qualità di socio, perché non si può divenire soci senza un conferimento, e dall’altro è una garanzia per i creditori sociali.
Conferimento di beni o di servizi
Il conferimento di beni può avere come oggetto del denaro, dei diritti di credito o dei beni in natura ( come merci, immobili, aziende, marchi d’impresa ecc. ). I beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento, in base al fatto che il socio trasferisca alla società la titolarità dei beni o soltanto il diritto di utilizzarli temporaneamente; i beni che vengono conferiti in proprietà non appartengono più ai soci, in modo individuale o in modo collettivo, ma divengono di proprietà della società e vanno a formare il patrimonio sociale.
Il termine patrimonio risale al diritto romano, in cui i beni potevano appartenere soltanto al capo della famiglia. Si dice anche che la società ha un’autonomia patrimoniale, cioè un proprio patrimonio distinto da quello dei soci, infatti per soddisfare i loro diritti, i creditori della società possono agire soltanto sul patrimonio sociale ( e non anche su quello personale dei singoli soci ) e, a loro volta, i creditori di un socio possono rivalersi solamente sul patrimonio del loro debitore ( e non anche su quello della società).
Il conferimento di servizi, che è ammissibile soltanto in alcuni tipi di società, consiste in una prestazione di fare qualcosa ( e non, come il conferimento di beni, di dare qualcosa ), in quanto un socio ( chiamato socio d’opera ) si impegna a svolgere un’attività a favore della società.
Esercizio in comune di un’attività economica
Come abbiamo detto, i conferimenti dei soci sono diretti all’esercizio in comune di un’attività economica, cioè un’attività organizzata per la produzione o per lo scambio di beni e servizi, questo elemento distingue la società da una semplice comunione di godimento, che viene costituita o mantenuta al solo scopo del ” godimento di una o più cose ” ed è disciplinata dalle norme sulla comunione di proprietà.
Scopo di divisione degli utili
L’esercizio in comune di un’attività economica, cui sono finalizzati i conferimenti dei soci, ha come scopo la divisione degli eventuali utili tra i singoli soci. Lo scopo di lucro (guadagno o vantaggio economico) costituisce la causa o funzione economico-sociale del contratto di società, in senso sia oggettivo, in quanto la società deve essere diretta a realizzare un profitto ( e non soltanto la copertura dei costi con i ricavi), sia soggettivo, in quanto i singoli soci devono mirare personalmente a ottenere una quota degli utili ( e quindi l’attività esercitata in comune non deve essere destinata a impiegare gli utili per fini diversi).
Dalle società lucrative però si distinguono le società mutualistiche, nelle quali ricorrono tutti gli elementi che abbiamo esaminato ( la pluralità delle persone, i conferimenti, l’esercizio in comune di un’attività economica) ma manca il fine di lucro, perché sono dirette a fornire ai soci dei beni o dei servizi oppure delle occasioni di lavoro a condizioni vantaggiose.
Società occasionale
Di solito una società viene costituita per compiere più atti produttivi, ossia una vera e propria attività organizzata in forma di impresa, tuttavia, dato che nella definizione normativa della società manca il requisito della professionalità, si ritiene ammissibile anche una società occasionale, cioè costituita per compiere un singolo affare o singoli atti produttivi. Secondo l’opinione rilevante una società occasionale è una società ma non è un’impresa, perché manca il requisito fondamentale della professionalità, e quindi non è soggetta alle norme che si riferiscono alla società come forma di esercizio collettivo di un’impresa ( in particolare non è mai soggetta al fallimento, anche se esercita un’attività commerciale).