Il contratto di assicurazione: cos’è e come è composto

L’impresa di assicurazione stipula con i clienti dei contratti di assicurazione. L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, in cambio del pagamento di un premio, a risarcire l’assicurato nel caso in cui si verifichi un dato evento.

L‘assicurazione è un contratto aleatorio ( cioè che è riferito a ciò che dipende dal caso o dalla fortuna), perché il vantaggio e lo svantaggio di ciascuna parte è collegato ad un evento incerto e imprevedibile ( come per esempio il furto di un’automobile o l’infortunio di una persona) e quindi non può essere quantificato con precisione al momento della conclusione del contratto.

contratto-di-assicurazione

Contraente, assicurato e beneficiario

In ogni contratto di assicurazione, oltre all’assicuratore, bisogna distinguere tre persone che ne fanno parte e sono:

  • il contraente, è la persona che stipula il contratto e deve pagare il premio o i premi
  • l’assicurato,  è la persona esposta al rischio che viene assicurato
  • il beneficiario dell’assicurazione, invece è la persona alla quale l’assicurazione deve pagare una somma di denaro o un indennità se si verifica un dato evento

In alcuni casi il contraente è anche l’assicurato e il beneficiario dell’assicurazione ma invece in alcuni casi, l’assicurato e/o il beneficiario possono essere anche una diversa persona dal contraente.

Sospensione del contratto

Il contratto di assicurazione è consensuale e si migliora con il semplice accordo delle parti, gli effetti dell’assicurazione sono sospesi fino al pagamento del premio o della prima rata del premio da parte del contraente quindi fino alle ore ventiquattro del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La legge richiede per il contratto di assicurazione una forma scritta, per avere una prova del contratto ( chiamata forma probatoria), pertanto, l’assicurazione è valida anche se non è in forma scritta ma in quel caso non può essere provata ricorrendo cosi a testimonianze o a presunzioni legali.

Polizza di assicurazione e rischio

L’assicuratore è obbligato a consegnare al contraente la polizza ( un documento scritto che fissa i diritti e gli obblighi di un contratto di assicurazione) di assicurazione o un altro documento sottoscritto sempre da lui contenente le condizioni contrattuali. I contratti di assicurazioni sono documenti standard in quanto sono sottoposti alla disciplina generale dettata dal codice civile per tutelare il contraente che è economicamente più debole.

Nel contratto un elemento fondamentale è dato dal rischio, ossia dalla possibilità che si verifichi in qualsiasi momento un evento sfavorevole ( per esempio  un furto, un incendio o un incidente ecc.), in quanto la funzione dell’assicurazione è quella di trasferire il rischio di un determinato evento da un soggetto su cui grava (l‘assicurato) e un altro soggetto ( l’assicuratore), che in quel caso si assume l’onere in cambio di un corrispettivo.

assicurazione

Inesistenza e cessazione del rischio

Nel contratto come abbiamo detto prima l’elemento fondamentale è il rischio pertanto:

  • l‘inesistenza del rischio, al momento della fine del contratto di assicurazione, produce la nullità del contratto e il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio che ha pagato
  • la cessazione del rischio, dopo la stipulazione del contratto, causa lo scioglimento del contratto stesso, ma in tal caso l’assicuratore ha sempre il diritto di ottenere il pagamento dei premi che nel tempo sono maturati fino alla fine della cessazione del rischio o fino al momento in cui ne è stato a conoscenza.

 Valutazione del rischio

Prima di concludere il contratto e di stabilire con precisione l’ammontare del premio, l’assicuratore effettua una prima valutazione sulla probabilità dell’evento che viene assicurato, in base sempre alle informazioni che sono fornite dall’altro contraente.

In alcuni casi però può accadere che le dichiarazioni dell’altro contraente siano inesatte o reticenti, in quanto contengono fatti non veri. Quando le inesattezze o le reticenze ( cioè un comportamento  consistente nel non dire quello che si dovrebbe dire) sono gravi (perché l’assicuratore, se fosse stato a conoscenza della verità, non avrebbe dato il suo consenso alla stipulazione del contratto oppure avrebbe accettato ma con condizioni diverse), è necessario distinguere:

  • se vi è stato dolo o colpa grave da parte del contraente, in quanto le inesattezze o le reticenze sono state intenzionali o solo disattenzione da parte del contraente, quindi l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne è venuta a conoscenza , in tal caso però se prima di questo termine si verifica un sinistro, non è tenuto a pagare la somma che è stata assicurata
  • se non vi è stato dolo o colpa grave da parte del contraente, invece, l’assicuratore può chiedere il recesso del contratto entro tre mesi da quando ne  ha avuto conoscenza, e se prima di questo termine si verifica un evento o un sinistro coperto dall’assicurazione, ha diritto soltanto a una riduzione della somma che deve pagare ( che è in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato applicato se l’assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose prima di concludere il contratto).

Jessica

Sono Jessica, mi sono diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale e sono una Ragioniera e perito commerciale giuridico economico aziendale. Ho ideato questo blog per consolidare la mia esperienza nel campo della finanza e dell'economia e soprattutto per aiutare tutte quelle persone che cercano di districarsi in questo mondo.

Potrebbero interessarti anche...