IVA: scopriamo cos’è l’imposta sul Valore Aggiunto

IVA

Dopo aver visto negli scorsi articoli che cos’è il modello 730, oggi ci dedicheremo ad un altro particolare acronimo, che prende il nome di IVA, che per certo molti di voi conosceranno bene, oggi cercheremo di approfondire l’argomento, puntualizzando diversi particolari di questo valore.

CHE COS’È L’IVA?

L’imposta sul Valore aggiunto chiamata più comunemente come IVA è un’imposta indiretta attuale in tutti i Paesi dell’Unione Europea, che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi e grava sui consumatori finali.

L’IVA è un’imposta:

  • Indiretta, perché colpisce gli scambi di beni e le prestazioni di servizi.
  • Proporzionale, perché si calcola applicando aliquote fisse sulla base imponibile ( aumenta proporzionalmente all’aumentare della base imponibile ).
  • Neutra, perché il suo importo non dipende dal numero di passaggi che la merce deve compiere quindi dal produttore al consumatore finale.
  • Generale, perché include la totalità dei contribuenti.
  • Sui consumi, perché finisce sempre sul gravare sui consumatori finali.
  • collegato ad adempimenti amministrativi, che sono classificabili in : straordinari ( dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività che devono essere compilate sui modelli ufficiali e presentate all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’inizio, variazione o termine dell’attività ), periodici ( liquidazione, versamenti e dichiarazioni che vanno eseguiti a scadenze periodiche stabilite dalla legge ) ed infine continui ( emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, l’emissione dei documenti fiscali di vendita deve avvenire ogni volta che si effettua un’operazione di cessazione di beni o di prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

L’imposta sul Valore Aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

QUANDO SI APPLICA L’IVA?

Ci sono diverse condizione che pregiudicano l’applicazione dell’IVA, scopriamole nel nostro paragrafo dedicato:

  • Il presupposto soggettivo : nel quale le operazioni devono essere compiute nell’esercizio di imprese, arti e professioni ( soggetti passivi IVA ).
  • Il presupposto oggettivo : nel quale le operazioni devono consistere in cessioni di beni o prestazioni di servizi.
  • Il presupposto territoriale : nel quale l’imposta viene applicata sulle cessioni di beni immobili collocati nel territorio dello Stato, sulle cessioni di beni mobili nazionali, comunitari o nazionalizzati e sulle prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti o domiciliati nel territorio dello Stato.

L’ACCONTO E LE DICHIARAZIONI IVA

I contribuenti IVA sono soggetti con scadenza annuale ai seguenti esecuzioni:

  • Il versamento dell’acconto.
  • La presentazione della comunicazione dati IVA.
  • La presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori.
  • La presentazione della dichiarazione annuale.

Il versamento dell’acconto IVA deve essere effettuato annualmente, entro il 27 dicembre, sulla liquidazione dell’imposta relativa al mese di dicembre ( o all’ultimo trimestre).

L’acconto può essere calcolato scegliendo fra i tre metodi previsti dalle norme tributarie e sono:

  • Metodo storico, versando l’88 % dell’importo versato per il mese di dicembre ( o per l’ultimo trimestre ) dell’anno precedente.
  • Metodo previsionale, versando l’88 % dell’importo che si prevede di versare per il mese di dicembre ( o per l’ultimo trimestre ) dell’anno corrente.
  • Metodo delle operazioni effettuate, versando il 100 % dell’imposta dovuta sulle operazioni effettuiate tra il 1° e il 20 dicembre ( o tra 1° ottobre e il 20 dicembre ) nell’anno corrente.

Comunicazione dati IVA

La maggior parte dei contribuenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, deve presentare all‘Amministrazione Finanziaria, per via telematica, una comunicazione dati IVA, tale documento dovrà contenere l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA.

Elenchi clienti e fornitori

Entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati IVA, i contribuenti titolari di partita IVA devono presentare, solamente per via telematica, l’elenco del clienti nei confronti dei quali, nel corso dell’anno solare precedente, sono state emesse fatture, e l’elenco dei fornitori, titolari di partita IVA, nei cui confronti, sempre nel corso dell’anno solare precedente, sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA. Gli elenchi devono contenere il codice fiscale dei clienti e dei fornitori e l’importo complessivo delle operazioni effettuate nei confronti di ciascun soggetto.

Dichiarazione annuale IVA

I soggetti IVA hanno anche l’obbligo di presentare in duplice copia la dichiarazione annuale IVA che, nella maggior parte dei casi, costituisce una sezione della dichiarazione unificata annuale ( modello UNICO ).

Liquidazioni e versamenti IVA

Periodicamente, durante l’anno e a scadenze fissato, i soggetti passivi d’imposta sono tenuti a effettuare liquidazioni e versamenti IVA.

 La liquidazione periodica dell’IVA è l’operazione con cui viene determinato, per il periodo di riferimento, l’ammontare dell’imposta da versare o di quella a credito.

La periodicità della liquidazione e dell’eventuale versamento è :

  • Mensile, per le imprese in regime IVA ordinario.
  • Trimestrale, per le imprese in regime di IVA semplificato. Sono ammessi al regime IVA semplificato i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato il volume d’affari ( l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare ). Tali contribuenti hanno però la possibilità di scegliere per la liquidazione e il versamento IVA trimestrale, invece del mensile, versando in aggiunta all’imposta una maggiorazione dell’ 1 percento a titolo di interessi.

Il termine per la liquidazione e l’eventuale successivo versamento è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, se invece la liquidazione è mensile è al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento relativo al quarto trimestre dell’anno va eseguito entro il 16 marzo successivo, insieme all’eventuale conguaglio annuale. Tali date rappresentano il termine per pagare unitariamente imposte , contributi e altre somme dovute all’Amministrazione Finanziaria, con la possibilità anche di compensare i debiti con gli eventuali crediti fiscali e contributivi.

I contribuenti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento unitario per via telematica tramite il modello F24, direttamente ( F24 on-line ) o tramite intermediari abilitati ( F24 cumulativo ) o anche mediante il servizio di home Banking ( CBI-Corporate Banking Interbancario ).

Jessica

Sono Jessica, mi sono diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale e sono una Ragioniera e perito commerciale giuridico economico aziendale. Ho ideato questo blog per consolidare la mia esperienza nel campo della finanza e dell'economia e soprattutto per aiutare tutte quelle persone che cercano di districarsi in questo mondo.

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